Servizio Polizia Municipale

Ufficio Polizia Municipale: Tel. 0522 993513 poliziamunicipale.baiso@mbox.reggionet.it

GUIDA AI SERVIZI

GUIDA DEL CICLOMOTORE

Per circolare con un ciclomotore occorre avere compiuto il quattordicesimo anno di età. Chi guida ciclomotori deve esibire, a richiesta degli Agenti, i seguenti documenti:

Inoltre il ciclomotore per circolare deve avere una targa che identifica l’intestatario del certificato di circolazione; la targa è personale, e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita  delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal Regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il minorenne che, non munito di patente A1, guida ciclomotori senza avere conseguito il certificato di Idoneità alla guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541.00 a euro 2168.00 più il fermo del veicolo per GG 60.

A decorrere dal 1 Ottobre 2005, l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che titolari di patente di guida , hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’art 142 c 9  ( Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che compiano la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa prenotazione, all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:

 Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.

 E’ possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore, senza superare la velocità di 45 km/h, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente e che il conducente abbia un’età superiore a 18 anni.

Il trasporto di un passeggero quando non consentito e il mancato uso del casto (oppure non allacciato o non omologato) comporta il SEQUESTRO DEL VEICOLO CHE NON SARA’ PIU’ RESTITUITO (Legge 17 agosto 2005, n.168  in vigore dal 23 agosto 2005). VALE SIA PER I MINORENNI CHE PER I MAGGIORENNI

ATTENZIONE: le biciclette elettriche... sono biciclette solamente se quando smetti di pedalare si fermano. Se vanno “a motorino” sono ciclomotori (con obbligo di casco, assicurazione, targa, ecc).

CESSIONE DI FABBRICATO/DICHIARAZIONI DI OSPITALITA’

Le dichiarazione di cui sopra, dovranno essere compilate sugli appositi moduli predisposti dal Ministero dell’Interno.

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni di massima relative a problematiche evidenziatesi.

I Documenti: sono ritenuti validi, la patente di guida, la carta d’identità, il passaporto, porto d’armi, il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno (per stranieri), la tessera ferroviaria per i dipendenti dello Stato e loro familiari, il libretto di pensione (tutti in corso di validità ), e comunque ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Dei predetti documenti andrà indicato: il tipo, il numero, la data del rilascio e l’Autorità che l’ha rilasciato. Per quanto riguarda specificatamente le patenti di guida, le carte d’identità, i passaporti, i permessi di soggiorno, le carte di soggiorno per stranieri, andranno trascritti i caratteri alfanumerici in modo completo, così come risultanti dai documenti medesimi. Per quanto riguarda la carta d’identità, andrà trascritto sul modulo la residenza che risulta indicato nel documento, mentre per le patenti di guida, esistendo apposito spazio per l’indicazione di variazione di residenza, si avrà riguardo all’ultima residenza che vi dovesse essere annotata.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad effettuare la comunicazione chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque ne sia il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti. Sono esonerati dall’obbligo della cessione di fabbricato, gli esercenti attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all’Autorità locale di P.S ( es alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi, ospedali, case di cura ecc.). Sono altresì esonerati, dall’obbligo della comunicazione i contratti di rinnovo della locazione, in caso di proroga in favore del medesimo, sia oggetto già a suo tempo denunciato. Nell’ipotesi di cessione di un unico immobile a più persone, sarà necessario compilare il modulo in duplice copia per ogni cessionario. Qualora i cedenti fossero più di uno, i nominativi di questi si riporteranno sul retro del modulo. Se un immobile viene ceduto, a qualunque titolo, da una ditta ad un’altra ditta, si indicherà la denominazione della ditta, la regione sociale e, nell’apposito spazio riservato al cedente e al cessionario, i dati anagrafici completi dei legali rappresentanti o titolari di essa, e non i dati dell’incaricato che ha materialmente effettuato l’atto, indicando la residenza anagrafica (non il domicilio). Nel caso in cui la cessione avvenga da parte del titolare o del legale rappresentante di una ditta a se stesso, la comunicazione non è richiesta. Si precisa che il cessionario dell’immobile sarà o saranno unicamente l’intestatario o gli intestatari dell’atto.

Si riportano di seguito alcune voci del modello Ministeriale di cessione di fabbricato, con l’indicazione dell’esatta compilazione:

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, all’interno del proprio appartamento deve presentare unicamente dichiarazione di ospitalità (art 7 D.Lgs. 25 Luglio 1998 Nr.286) riportante tutti i dati previsti dalla normativa, all’Autorità locale di P.S., che provvederà ad inoltrarne copia all’Ufficio Immigrazione della Questura.  Nel caso invece in cui, al cittadino straniero, venga ceduta la proprietà  o il godimento esclusivo di un bene immobile, oltre alla suddetta dichiarazione, dovrà essere presentata anche la comunicazione di cessione di fabbricato prevista dall’Art. 12 del D.L. 21.3.78 nr.59 convertito in legge 18.5.1978 nr. 191. Tutte le comunicazioni di cessione di fabbricato e le dichiarazioni di ospitalità, se presentate oltre le 48 h, sono soggette alle sanzioni Amministrative previste. La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata  anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti. La data della cessione di fabbricato deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettivo ed esclusiva disponibilità dell’immobile e non già quella risultante dall’atto notarile o dal contratto di affitto.

DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Ritiro del modello INAIL per la denuncia di infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro deve far pervenire al Comune il modello di denuncia di infortunio compilato in tutte le sue parti, corredato da copia del certificato medico attestante la natura dell'infortunio e la prognosi, entro 24 ore dall'evento.

Dopo la consegna del modello INAIL, corredato dal certificato medico, al lavoratore infortunato viene consegnata una ricevuta attestante la consegna al Comune del modello nel rispetto del termine di 24 ore.

Per infortuni che prevedano una prognosi di 30 dì o superiore, il Comune provvede a informare la Procura della Repubblica presso la Pretura.

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