Uffici demografici

L'Ufficio Servizi Demografici (Anagrafe e Stato Civile), Leva e Elettorato è aperto al pubblico nei seguenti orari:

GUIDA AI SERVIZI

CAMBIO DI RESIDENZA

La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente. Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune e da un Comune ad un altro.
Il capofamiglia, il coniuge o altro componente della famiglia maggiorenne deve presentarsi personalmente presso l'ufficio anagrafe entro 20 giorni dall'effettiva occupazione dell'alloggio.

Per il trasferimento di residenza all'interno del Comune presentare:

Notizie Utili:

AUTENTIFICAZIONE

Autentificazione di copie:

Cosa occorre: originale del documento e relativa copia da autenticare più un documento di riconoscimento valido.

Autenticazione di firme:

un documento di riconoscimento valido dell'interessato (chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione alla presenza di due testimoni muniti di documento valido).

Autenticazione di fotografia:

un documento di riconoscimento valido dell'interessato.
Nota: è bene ricordare che il Comune può autenticare soltanto gli atti destinati a pubbliche amministrazioni. Gli atti privati debbono essere autenticati necessariamente da un notaio, a meno che non siano collegati ad una documentazione rivolta alla pubblica amministrazione (es: un contratto d'affitto per ottenere una licenza).

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE.

Per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile occorre essere residenti nel Comune di Baiso e presentarsi muniti di un documento d'identità.
Per i certificati richiesti in bollo occorre la marca da bollo € 14,62.

L'ufficio anagrafe - stato civile rilascia i seguenti certificati:

Per altre certificazioni o rilascio copie integrali, rivolgersi direttamente all'ufficio.
Normativa: D.P.R. n. 223 del 30/5/1989 - Legge n. 127 del 15/5/1997

AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con le Amministrazione pubbliche, intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico.

L’autocertificazione non entra invece nei rapporti tra privati e non si può utilizzare per presentare atti e documenti all’Autorità giudiziaria.

Come funziona:  Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni temporanee sostitutive.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà occorre l’autentica della sottoscrizione (firma) previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante. L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
- conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
- testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
- esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Si possono “autocertificare”

con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: data e luogo di nascita, residenza, stato civile, cittadinanza, esistenza in vita, stato di famiglia, nascita del figlio, posizione agli effetti degli obblighi militari, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, godimento dei diritti politici, iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

con dichiarazioni temporanee sostitutive (resa anche contestualmente all’istanza diretta all’ottenimento del provvedimento richiesto: altri stati, fatti o qualità personali (per i quali la documentazione richiesta può essere presentata in un momento successivo alla presentazione dell’istanza e solo nell’ipotesi in cui l’istruttoria della pratica condotta dall’Ufficio sulla base delle sue dichiarazioni, si sia conclusa favorevolmente) quali:

Attenzione: L'esattezza delle dichiarazioni rilasciate saranno successivamente controllate dall'ufficio che le riceve. Ogni dichiarazione falsa verrà punita secondo le norme del codice penale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA':

dà facoltà al dichiarante, senza intervento di testimoni, di rendere sotto propria responsabilità dichiarazioni relative a fatti, stati o qualità personali di diretta conoscenza dell'interessato avvenuti o presenti, non ricompresi ai punti 1) e 2) precedentemente descritti (ad esmpio per dichiarare la propria posizione reddituale, chi sono gli eredi ecc.).
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere autenticata; può essere resa da cittadini residenti e non residenti.
Occorre presentarsi all'Ufficio con un documento di riconoscimento valido e con il testo integrale e preciso della dichiarazione che si vuole rendere.

ATTO NOTORIO

L'atto notorio è un vero e proprio atto pubblico con il quale due testimoni assumono, sotto giuramento, la responsabilità delle dichiarazioni rese da una terza persona interessata all'atto notorio stesso.
La domanda di atto notorio va rivolta al sindaco, oppure al pretore o notaio.

CARTA D'IDENTITA'

Viene rilasciata a chi ha compiuto 15 anni e serve come documento di riconoscimento. Ha validità 5 anni.
N.B.:La Carta d'Identità può essere rilasciata anche ai non residenti, previa l'acquisizione del nulla osta rilasciato dal Comune di residenza.

Documentazione occorrente:

tre foto formato tessera recenti e perfettamente uguali; essere in possesso della carta di identità scaduta o avere la possibilità di farsi riconoscere (altri documenti di riconoscimento lasciati da pubbliche amministrazioni o altri cittadini muniti di carta di identità. La richiesta di duplicato per smarrimento o furto presuppone regolare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza; per deterioramento del documento la consegna dello stesso.

Espatrio (estensione della validità per l'espatrio della carta d'identità):
Dichiarazione ai sensi dell'Art.4 L. 15/68 di non trovarsi in una delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'Art. 3 delle lettere b-c-d-e-f-g della legge 21/4/67 n. 1185. Non potendo dichiarare quanto sopra si applicano le norme e le procedure stabilite a seconda dei casi (chiedere allo sportello il testo integrale del succitato Art. 3).

Validità all'espatrio per i minori di anni 18: il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio ai minori di anni 18 presuppone l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la podestà in caso di affidamento tutela o curatela. In mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.

Espatrio dei minori di 15 anni: il nullaosta all'espatrio da apporsi su certificato cumulativo di nascita e di identità personale da parte della Questura. Il certificato di cui sopra viene rilasciato da questo Ufficio, il quale provvede inoltre alla redazione dell'Atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, tutela e curatela

Note: L'uso della carta di identità in sostituzione del passaporto vale per i seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Svezia, Spagna, Svizzera..
Costo: € 5,16

Rinnovo

Costo: € 10.32
Normativa:
R.D. n. 635 del 6/5/1940 artt. 288 – 294  -  Legge n. 224 del 18/2/1963  -  D.P.R. n. 1656 del 30/12/1965 Legge n. 1185 del 21/1171967  -  D.P.R. n. 649 del 6/8/1974 - Legge n. 39 del 28/2/1990 art. 6 Legge n. 127 del 15/5/1997 - D.lgs. n. 267 del 18/08/2000

MATRIMONIO

Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal Codice civile con gli articoli da 84 ad 89.
Età: gli sposi debbono aver compiuto 18 anni ma possono essere ammessi al matrimonio anche dopo i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. In ogni caso, l’età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione, altrimenti l’Ufficiale dello Stato civile non potrà procedere.
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente: l’eventuale matrimonio celebrato in presenza di tale impedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 119 C.C.
Libertà di stato: i richiedenti non debbono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili.
Mancanza di rapporti di parentele o affinità: nei limiti indicati dall’art. 87 C.C.
Delitto: non deve esserci condanna per omicidio (anche solo tentato) sul coniuge dell’altra persona.
Divieto temporaneo di nuove nozze: riguarda la donna che abbia avuto il precedente matrimonio sciolto od annullato o per il quale sono stati dichiarati cessati gli effetti civili e richiede che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze. Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza.
Richiesta di pubblicazione: viene fatta dagli sposi o da un loro rappresentante (con scrittura privata non autenticata); in caso di minore autorizzato a celebrare matrimonio dal Tribunale per i minorenni l’incarico dato a chi esercita la potestà potrà risultare da una semplice dichiarazione orale dell’incaricato.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi il quale provvederà poi a richiederla all’altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi. L’Ufficiale di Stato civile dovrà ricevere la dichiarazione degli sposi relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti; dovrà poi accertare d’ufficio quando dichiarato ed acquisire la documentazione necessaria (compreso il caso in cui fosse stato contratto un precedente vincolo).
In caso di minore autorizzato al matrimonio dal Tribunale per i minorenni, occorre copia del relativo decreto; se, invece, è un cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, occorre il nulla osta rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese nel quale venga indicato che, secondo il proprio ordinamento giuridico, non vi sono ostacoli al matrimonio.
La pubblicazione avrà la durata di otto giorni.
L’opposizione al matrimonio  dovrà essere proposta al Presidente del Tribunale il quale decide con decreto, ma nel frattempo, può sospendere la celebrazione del matrimonio.
Ottenuto il nulla osta, il matrimonio potrà essere celebrato entro sei mesi.

MORTE

La dichiarazione riguarda i decessi avvenuti nel Comune di Baiso.
Per effettuare la denuncia di morte occorre:
- certificato di decesso compilato dal medico curante o dalla guardia medica su apposito modello, in possesso al medico curante (ISTAT D4/D5 scheda di morte, reperibile presso l'Ufficio stato civile), attestante l'avvenuto decesso e la causa della morte; - certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo SE IL DECESSO E' AVVENUTO PRESSO UNA PRIVATA ABITAZIONE I familiari devono chiamare il medico curante o la guardia medica per la verifica della causa di morte ed attivare il medico necroscopo. Alla denuncia di morte ed alle relative certificazioni può provvedere un famigliare od in alternativa l’Agenzia di Onoranze funebri. SE IL DECESSO E' AVVENUTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvede il responsabile della struttura.
Normativa: R.D. n. 1238 del 9/7/1939 (artt. 136-152) - D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 - D.P.R. n.396/2000.

TUMULAZIONE

E' necessario rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale competente per l'acquisto del loculo o per fissare l'ora della sepoltura e del funerale

NASCITA

La denuncia va fatta dal padre o dalla madre all'Ufficio Stato Civile dell'Anagrafe del Comune dove avvenuto la nascita entro 10 gg.
Occorre presentare il certificato di assistenza al parto (lo rilascia l'ostetrica all'ospedale), un documento di riconoscimento di uno dei genitori, e lo stato di famiglia.

LICENZA DI PESCA

La licenza è rilasciata o rinnovata ai maggiori di 13 anni residenti nel Comune di Baiso.
I minori di 13 anni non necessitano di licenza per l'esercizio della pesca.
Nel caso il richiedente non abbia compiuto il 18° anno d'età, la domanda va accompagnata all'atto di assenso sottoscritto dai genitori. Per quest'ultimo atto è disponibile un prestampato, ma in ogni caso occorre la presenza contestuale dei genitori, che debbono apporre la firma innanzi al funzionario addetto alla ricezione della pratica.
La domanda deve essere redatta sull'apposito facsimile, in bollo, con indicazione delle generalità del richiedente ed i seguenti allegati:
- n. 2 fotografie formato tessera;
- n. 2 marche da bollo da €  14,62 (una per la domanda e una per il rilascio della licenza);
- ricevuta del versamento di €  22.72 sul CC N. 121400 intestato a Regione Emilia Romagna – tasse e sopratasse sulle licenze di pesca, Viale Silvani, 6 Bologna.
.La licenza di pesca viene rilasciata o rinnovata con consegna entro il giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Ha validità di 6 anni e il rinnovo viene effettuato solo se il documento è scaduto o è in scadenza. CONVALIDA ANNUALE
Alla scadenza del primo anno e per gli anni successivi è necessario pagare la tassa e sopratassa regionale. Chi non intende utilizzare la licenza non è tenuto a pagare la suddetta tassa.
Rilascio di nuova licenza (Licenza distrutta, smarrita, rubata)
In caso di distruzione, smarrimento o furto, per ottenere una nuova licenza è necessario presentarsi ai Carabinieri con gli estremi della licenza e fare denuncia.
Riportando al Comando Polizia Municipale del Comune di Baiso la denuncia, due marche da bollo, due foto tessera e la ricevuta di attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale, viene rilasciata immediatamente la nuova licenza.
Duplicato di licenza (in caso di deterioramento)
In caso di deterioramento, previa esibizione della licenza deteriorata, di 2 fotografie formato tessera e di 2 marche da bollo, viene rilasciato immediatamente il duplicato.
N.B: i comuni non possono rilasciare duplicato della licenza se non dietro l'esibizione delle ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale per l'anno in corso.
Nel caso questa non possa venire esibita, deve essere nuovamente corrisposta la tassa.
Per informazioni riguardo la regolamentazione dell'attività di pesca rivolgersi a: UFFICIO CACCIA E PESCA dell'Amministrazione Provinciale, via S. Pietro Martire, 16 - 42100 Reggio Emilia.

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