Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal Codice civile con gli articoli da 84 ad 89.
Età: gli sposi debbono aver compiuto 18 anni ma possono essere ammessi al matrimonio anche dopo i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. In ogni caso, l’età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione, altrimenti l’Ufficiale dello Stato civile non potrà procedere.
Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente: l’eventuale matrimonio celebrato in presenza di tale impedimento ¨ impugnabile ai sensi dell’art. 119 C.C.
Libertà di stato: i richiedenti non debbono essere vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili.
Mancanza di rapporti di parentele o affinità : nei limiti indicati dall’art. 87 C.C.
Delitto: non deve esserci condanna per omicidio (anche solo tentato) sul coniuge dell’altra persona.
Divieto temporaneo di nuove nozze: riguarda la donna che abbia avuto il precedente matrimonio sciolto od annullato o per il quale sono stati dichiarati cessati gli effetti civili e richiede che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze. Tale divieto non ha effetto se vi sia stata separazione legale protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni o se il precedente matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza.
Richiesta di pubblicazione: viene fatta dagli sposi o da un loro rappresentante (con scrittura privata non autenticata); in caso di minore autorizzato a celebrare matrimonio dal Tribunale per i minorenni l’incarico dato a chi esercita la potestà potrà risultare da una semplice dichiarazione orale dell’incaricato.
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi il quale provvederà poi a richiederla all’altro Comune eventualmente competente con riguardo alla residenza dei nubendi stessi. L’Ufficiale di Stato civile dovrà ricevere la dichiarazione degli sposi relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti; dovrà poi accertare d’ufficio quando dichiarato ed acquisire la documentazione necessaria (compreso il caso in cui fosse stato contratto un precedente vincolo).
In caso di minore autorizzato al matrimonio dal Tribunale per i minorenni, occorre copia del relativo decreto; se, invece, è un cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, occorre il nulla osta rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese nel quale venga indicato che, secondo il proprio ordinamento giuridico, non vi sono ostacoli al matrimonio.
La pubblicazione avrà la durata di otto giorni.
L’opposizione al matrimonio dovrà essere proposta al Presidente del Tribunale il quale decide con decreto, ma nel frattempo, può sospendere la celebrazione del matrimonio.
Ottenuto il nulla osta, il matrimonio potrà essere celebrato entro sei mesi.
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