Le persone con ridotte capacità deambulatorie possono parcheggiare negli spazi riservati, individuati da specifica segnaletica, transitare o sostare in zona ZTL richiedendo l’apposito contrassegno.
Il D.P.R.151/2012 ha introdotto anche in Italia il contrassegno per invalidi comunitario, valido quindi in tutti gli stati dell’Unione europea.
Il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato a soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Il contrassegno è personale e reca sul retro la fotografia dell’interessato.
I contrassegni hanno validità 5 anni se la riduzione della capacità deambulatoria è permanente e la scadenza sarà allineata al giorno del compleanno del titolare.
Hanno durata inferiore, in base al certificato medico, se la riduzione della capacità deambulatoria è temporanea.
In caso di rinnovo:
- per i contrassegni rilasciati con validità 5 anni occorre presentare il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
- per i contrassegni rilasciati di validità inferiore occorre presentare certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale. (rilasciato sulla base della valutazione della documentazione sanitaria specialistica e recente)
Documentazione occorrente
– Domanda da compilare su apposito modulo;
-Certificato medico rilasciato dall’ufficio Medico Legale dell’ASL, rilasciato sulla base della valutazione della documentazione sanitaria specialistica e recente: per i rinnovi dei contrassegni permanenti il certificato può essere rilasciato dal medico curante
– Due fotografie formato tessera;
– Due marche da bollo da € 16,00 per i contrassegni temporanei
ATTENZIONE
La certificazione rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale non è necessaria solo nei seguenti casi: ciechi assoluti, persone con residuo visivo non superiore a un ventesimo e invalidi civili se in possesso di un certificato di invalidità civile redatto sul modello ministeriale A-SAN in cui sia espressamente barrata la casella recante la dicitura “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
E’ possibile altresì avvalersi dei verbali delle commissioni mediche- legali i quali possono riportare l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi ai sensi dell’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge con modificazioni.
A cosa serve
1) accedere alle zone pedonali e zone a traffico limitato;
2) sostare senza limitazioni di tempo nelle “zone disco”;
3) sostare legittimamente negli stalli appositamente destinati ai possessori di contrassegno contraddistinti da apposita segnaletica verticale e orizzontale;
4) circolare liberamente nelle corsie destinate ai taxi e bus;
5) sostare anche dove esiste divieto di sosta purchè non si tratti di segnaletica “mobile” e non costituisca grave intralcio al traffico.
Richiesta Duplicato contrassegno, per furto o smarrimento: la domanda di duplicato va presentata al Comune allegando al modulo la denuncia per furto o smarrimento del contrassegno rilasciata alle Autorità.
Allegati
CENTRALINO – UFFICIO PROTOCOLLO – ANAGRAFE CANINA – URP
- Referente:
- Cristina Castellari
- Indirizzo:
- Piazza Repubblica 1
- Tel.: ☎
- 0522/993511
- Fax:
- 0522/843980
- E-mail:
- PEC:
- Ricevimento al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
Martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00
Sabato dalle 9,00 alle 12,00
Per recarsi presso gli uffici del Comune, è preferibile fissare un appuntamento, telefonando direttamente all'ufficio.